Decreto legislativo 490/1999
Art. 23
Articolo 23 Approvazione dei progetti di opere (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d) 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. 2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
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