Decreto legislativo 490/1999
Art. 22
Articolo 22 Collocazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2) 1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero. 2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza. 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da' notizia alla soprintendenza, la quale puo' prescrivere le misure che ritenga necessarie perche' i beni medesimi non subiscano danno. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.