Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 490/1999Art. 103
Decreto legislativo 490/1999

Art. 103

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/103parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 103 Vigilanza (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7) 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 102 Art. 104 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.