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Decreto legislativo 490/1999

Art. 102

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/102parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 102 Mostre o esposizioni (Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h) 1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali 2. E' soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione: a) di opere d'arte di proprieta' dello Stato, assentito dall'ufficio competente; b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprieta' di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6; c) di beni archivistici. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrita' e fruizione pubblica delle opere. 5. L'autorizzazione puo' essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere. 6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22. 7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

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