Decreto legislativo 300/1999
Art. 17 — Ordinamento
Art. 17. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
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Modifica · 1
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 17, comma 1.
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