Decreto legislativo 300/1999
Art. 16 — Attribuzioni
Art. 16. (Attribuzioni) 1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Note all'art. 16: - La legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante "Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il ministero di grazia e giustizia", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1962, n. 224. - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura): "Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.".
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- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 16, comma 3, lettere b), d) e l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 16, comma 3; (con l'art. 35, comma 2, lettera b)) l'i…
Sostituisce · 1
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