Decreto legislativo 455/1998
Art. 5 — N o v i t a'
Art. 5. N o v i t a' 1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta': a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 455/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.