Decreto legislativo 455/1998
Art. 4 — Condizioni per la protezione
Art. 4. Condizioni per la protezione 1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e': a) nuova; b) distinta; c) omogenea; d) stabile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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