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Decreto legislativo 455/1998

Art. 4 — Condizioni per la protezione

ELI /it/decreto-legislativo/1998/11/03/455/art/4parte di Decreto legislativo 455/1998
Art. 4. Condizioni per la protezione 1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e': a) nuova; b) distinta; c) omogenea; d) stabile.

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