Decreto legislativo 455/1998
Art. 30 — Ampliamento della durata dei titoli concessi
Art. 30. Ampliamento della durata dei titoli concessi 1. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto ad ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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