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Decreto legislativo 455/1998

Art. 29 — Disposizioni transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/1998/11/03/455/art/29parte di Decreto legislativo 455/1998
Art. 29. Disposizioni transitorie 1. Le domande per l'ottenimento del diritto di costitutore, depositate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute, tuttavia, per quanto riguarda le regolarita' formali si applicano le norme preesistenti. 2. Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, si applicano alle domande depositate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

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