Decreto legislativo 455/1998
Art. 29 — Disposizioni transitorie
Art. 29. Disposizioni transitorie 1. Le domande per l'ottenimento del diritto di costitutore, depositate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute, tuttavia, per quanto riguarda le regolarita' formali si applicano le norme preesistenti. 2. Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, si applicano alle domande depositate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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