Decreto legislativo 455/1998
Art. 24 — Obblighi procedurali
Art. 24. Obblighi procedurali 1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e di ogni ricorso alla commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di nuove varieta' vegetali, e' comunicata, oltre che all'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche al Ministero per le politiche agricole a cura di chi promuove il giudizio. 2. Ove non sia provveduto, l'autorita' giudiziaria e la commissione predetta, in qualsiasi stato del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione sia fatta. Nota all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'art. 71 del citato regio decreto n. 1127/1939: "Art. 71. - Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie universita' o dei regi istituti superiori, per riferire, su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo. La commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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