Decreto legislativo 455/1998
Art. 23 — Espropriazione
Art. 23. Espropriazione 1. L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero per le politiche agricole. Nota all'art. 23: - Si trascrive il testo degli articoli 60, 61 e 62 del citato regio decreto n. 1127/1939: "Art. 60. - I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54 -quater e seguenti in quanto compatibili. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'amministrazione stessa". "Art. 61. - L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potra' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale". "Art. 62. - Nel decreto di espropriazione per pubblica utilita', e' anche fissata l'indennita' spettante al titolare del brevetto, sentita la commissione dei ricorsi: nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' puo' invece essere determinata successivamente".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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