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Decreto legislativo 80/1998

Art. 28 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/28parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 28. 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

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