Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 80/1998Art. 27
Decreto legislativo 80/1998

Art. 27 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/27parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 27. 1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.". 2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 80/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.