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Decreto legislativo 143/1998

Art. 6 — Fondo di dotazione e altre norme finanziarie

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/143/art/6parte di Decreto legislativo 143/1998
Art. 6. Fondo di dotazione e altre norme finanziarie 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' determinato, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1. 3. Per le proprie necessita' operative, l'Istituto puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessita' operative d'Istituto. Il netto ricavo e' versato in appositoconto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione. 4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.

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