Decreto legislativo 143/1998
Art. 5 — Durata e compensi dei componenti degli organi
Art. 5. Durata e compensi dei componenti degli organi 1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. La carica di direttore generale e' incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attivita' dell'Istituto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) ha disposto (con l'art. 6, comma 24) l'abrogazione dell'art. 5.
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