Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 170
Decreto legislativo 58/1998

Art. 170 — Gestione accentrata di strumenti finanziari

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/170parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 170. Gestione accentrata di strumenti finanziari 1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 169 Art. 171 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.