Decreto legislativo 58/1998
Art. 170 — Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 170. Gestione accentrata di strumenti finanziari 1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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- D.L. 179/10 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 170-bi…
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