Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 169
Decreto legislativo 58/1998

Art. 169 — Partecipazioni al capitale

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/169parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 169. Partecipazioni al capitale 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 168 Art. 170 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.