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Decreto legislativo 490/1997

Art. 71

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/71parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 71 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.

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