Decreto legislativo 490/1997
Art. 70
Articolo 70 (Norme che si applicano al personale delle Forze Armate) 1. Non si applicano al personale delle Forze Armate: a) l'articolo 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178; b) gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonche' il Titolo II capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; d) l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52; e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574; f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10 maggio 1983, n. 212; g) l'articolo 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123; h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l'articolo 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231; j) gli articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404; 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresi' ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 3. Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 70.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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