Decreto legislativo 490/1997
Art. 59
Articolo 59 (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento) 1. Il Ministro della Difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai Titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente. 4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale. Nota all'art. 59, comma 1: - Il testo della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1986, n. 125. Nota all'art. 59, comma 4: - Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 224/1986 e' il seguente: "Art. 19. - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normle unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico nelle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto". "Art. 20. - 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 19 valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1; 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. 6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo ruolo speciale del corpo di stato maggiore capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. 7. I vincitori dcl concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali.".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 59, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.