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Decreto legislativo 490/1997

Art. 58

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/58parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 58 (Disposizioni varie) 1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'articolo 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento. 3. In fase di prima applicazione, per i primi due concorsi il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a 40 anni, ferma restando l'applicazione della normativa previgente relativamente ai requisiti di servizio richiesti per la partecipazione ai concorsi. 4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65. 5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65. 6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta' previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 8. A decorrere dal 1 gennaio 2005 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali. 9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. 10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa. 11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 12. Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza Armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente. 15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32 anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti. Nota all'art. 58, comma 6: - Il testo dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, concernente: "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139, e' il seguente: "Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008". Nota all'art. 58, commi 7 e 9: - I testi della legge n. 404/1990 e delle relative tabelle sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. Nota all'art. 58, comma 11: - Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge n. 404/1990 e' il seguente: "3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione". I riferimenti normativi alla legge n. 804/1973 sono riportati in nota all'art. 23, comma 2". Nota all'art. 58, comma 13: - Il testo dell'art. 3, della legge n. 804/1973 e' il seguente: "Art. 3. - Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue: Grado Esercito Marina Aeronau- Guardia Corpo Corpo tica di delle degli finanza guardie agenti (6/a) di PS di cus- todia Totali -- -- -- -- -- -- -- -- Generale 31 16 14 -- -- -- 61 di corpo d'armata Generale 77 37 30 9(a) 2 -- 155 di divi- sione Generale 213 51 61 47 17 -- 389 di bri- gata Colon- 1.379 508 558 126 85 1 2.657 nello __________________________________________________________ Totali 1.700 612 663 182 104 1 3.262 ------- (a) A decorrere dal 1 gennaio 1994: n. 10. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia". Nota all'art. 58, comma 14: - Il testo dell'art. 48 della legge n. 1137/1955 e' il seguente: "Art. 48. - Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni. Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso".

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