Decreto legislativo 490/1997
Art. 52
Articolo 52 (Istituzione dei ruoli speciali) 1. Sono istituiti i ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonche' il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Aeronautica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica. 3. Sono altresi' istituiti i ruoli dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Nota all'art. 52, comma 2: - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordinamento dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Capo VI B a n d e Art. 33 (Bande musicali). - 1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini e' istituita, altresi', la banda musicale della Marina militare. 2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, con le seguenti previsioni specifiche: a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della banda cui si applicano le norme: b) le bande sono poste alle dipendenze aministrative e disciplinari: 1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito; 2) del Comando marina di Roma, quella della Marina; 3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica; c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da: 1) Stato maggiore Esercito; 2) Stato maggiore Marina; 3) Stato maggiore Aeronautica; d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991, vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata; e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine: 1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti; 2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto; 3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli: per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi; per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore; per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica; f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata; g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che: 1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisri della Forza armata di appartenenza; 3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata; h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 e' formulata rispettivamente: 1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito; 2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore Marina, per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica; i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che: 1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto; 2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto. 3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni: a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda e' regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo; e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalita': 1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti; 2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale; 3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova; 4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti; 5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con determinazione: 1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina; 3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; g) le commissioni di cui alla lettera e): 1) sono composte: per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'Esercito; per la Marina: dal comandante del comando Marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della Marina militare; per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'Aeronautica militare; 2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata; 3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superior e e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza. 4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137 e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto. 5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al persona e del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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