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Decreto legislativo 490/1997

Art. 51

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/51parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 51 (Ridenominazione dei ruoli) 1. Il ruolo normale unico ed il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito. 3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito. 4. Gli ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica. 5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attivita' di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi. 6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. 8. Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. 9. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 10. Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. 11. Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa possedute. 12. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento gia' iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa possedute.

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