Decreto legislativo 446/1997
Art. 8 — Determinazione del valore della produzione nettav dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
Art. 8. Determinazione del valore della produzione nettav dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
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