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Decreto legislativo 446/1997

Art. 7 — Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/15/446/art/7parte di Decreto legislativo 446/1997
Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da immobilizzazioni finanziarie e da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari diversi da quelli derivanti da azioni o quote, e la somma: c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli importi pagati per sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti in terreni e fabbricati e delle perdite su realizzo di investimenti mobiliari, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie e degli altri oneri tecnici; g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. 2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.

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