Decreto legislativo 446/1997
Art. 22 — Giurisdizione sulle controversie
Art. 22. Giurisdizione sulle controversie 1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nota all'art. 22: - Il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
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