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Decreto legislativo 446/1997

Art. 21 — Domicilio dei soggetti passivi

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/15/446/art/21parte di Decreto legislativo 446/1997
Art. 21. Domicilio dei soggetti passivi 1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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