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Decreto legislativo 173/1997

Art. 77 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/77parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 77. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 36 e' aggiunto il seguente comma: "Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale."; b) nell'articolo 70, comma 1, la locuzione: "entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo" e' sostituita dalla seguente: "entro il 31 dicembre dell'esercizio". Note all'art. 77: - Per il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, vedi note alle premesse. - L'art. 36, come modificato dal presente decreto legislativo cosi' recita: "Art. 36 (Registri obbligatori relativi ai sinistri). - Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli: A) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente; B) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; C) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; D) registro dei sinistri gia' definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione. I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: e' altresi' consentito di riunire due o piu' registri, purche' sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi. Nei registri di cui alle lettere A), B) e D) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico. Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento. "Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale.";". - Per l'art. 70, vedi note all'art. 31.

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