Decreto legislativo 173/1997
Art. 76 — Pubblicazione del bilancio consolidato
Art. 76. Pubblicazione del bilancio consolidato 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'articolo 41, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative. Note all'art. 76: - Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse. - Per l'art. 41 vedi note all'art. 75.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 76.
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