Decreto legislativo 55/1997
Art. 6 — Programmi radiotelevisivi
Art. 6. Programmi radiotelevisivi 1. L'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali, nelle diverse forme ammesse, costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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