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Decreto legislativo 55/1997

Art. 5 — Accesso al segmento spaziale

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/11/55/art/5parte di Decreto legislativo 55/1997
Art. 5. Accesso al segmento spaziale 1. L'operatore, ove non disponga di capacita' di segmento spaziale proprio, puo' approvvigionarsene presso qualunque fornitore ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete via satellite. 2. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'organismo di telecomunicazioni e' tenuto a mettere a disposizione di chi intende fornire servizi di comunicazione via satellite la capacita' di trasmissione assicurata dalla propria rete di stazioni terrene; i relativi prezzi devono essere orientati ai costi, non discriminatori e trasparenti. 3. I fornitori di capacita' spaziale sono autorizzati ad accertare che la rete di stazioni terrene per collegamenti via satellite da utilizzare in connessione con il segmento spaziale fornito sia conforme alle specifiche tecniche che disciplinano l'accesso tecnico ed operativo alla capacita' del segmento spaziale. 4. I fornitori di capacita' di segmento spaziale devono rendere pubbliche le specifiche tecniche di cui al comma 3.

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