Decreto legislativo 494/1996
Art. 16 — Modalita' di attuazione della valutazione del rumore
Art. 16. Modalita' di attuazione della valutazione del rumore 1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si e' fatto riferimento. 3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Nota all'art. 16: - Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Definizioni). - 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita a 8 ore giornaliere. Essa si esprime con la formula: (Omissis) b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP, w) la media settimanale dei valori quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi della settimana. Essa e' calcolata mediante la formula: (Omissis)".
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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