Decreto legislativo 494/1996
Art. 15 — Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 15.
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