Decreto legislativo 415/1996
Art. 40 — Abuso di denominazione
Art. 40. Abuso di denominazione 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento e' vietato a soggetti diversi dalle imprese di investimento. Chiunque contravviene al divieto di cui al presente comma e' punito con la sazione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 40.
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