Decreto legislativo 415/1996
Art. 39 — Confusione di patrimoni
Art. 39. Confusione di patrimoni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio dei servizi di investimento, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 39.
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