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Decreto legislativo 415/1996

Art. 39 — Confusione di patrimoni

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/39parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 39. Confusione di patrimoni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio dei servizi di investimento, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

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