Decreto legislativo 415/1996
Art. 27 — Vigilanza informativa
Art. 27. Vigilanza informativa 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, possono chiedere alle imprese d'investimento e alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della societa' incaricata della revisione e della certificazione del bilancio. 3. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarita' nella gestione delle SIM, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, a cura del presidente del collegio. Le disposizioni del presente comma si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi previsti dal presente decreto. 4. La societa' incaricata della revisione e della certificazione del bilancio della SIM ovvero di societa' appartenenti al gruppo di cui la SIM e' parte, comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli elementi che possono costituire causa del rifiuto della certificazione del bilancio. Il gruppo di appartenenza della SIM e' quello rilevante ai fini dell'articolo 25, comma 1, lettera b).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 27.
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