Decreto legislativo 415/1996
Art. 26 — Interventi sui soggetti vigilati
Art. 26. Interventi sui soggetti vigilati 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti vigilati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie disciplinate nell'articolo 25, comma 1, lettera a).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 26.
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