Decreto legislativo 198/1996
Art. 28 — 1
Art. 28. 1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Riconoscimento dei diritti) . - 1. I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando: a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2; b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7; c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia: 1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea; 2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito; 3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2; 4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge." Nota all'art. 28: - Il testo dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' il seguente: "Art. 5 (Riconoscimento dei diritti). - 1. I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando: a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2; b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7; c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia: 1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati; 2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito; 3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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