Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 198/1996Art. 27
Decreto legislativo 198/1996

Art. 27 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/27parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 27. 1. L'art. 83-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 83-bis . - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda e' stata notificata ai sensi dell'art. 4.". Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 83-bis del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 cosi' aggiunto dall'art. 34, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, e' il seguente: "Art. 83-bis. - I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda e' resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda e' stata notificata ai sensi dell'art. 4". Nota al titolo del capo V: - Il testo della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante "Norme per la tutela giuridica della topografia dei prodotti a semiconduttori" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1989, n. 52.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1996 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.