Decreto legislativo 198/1995
Art. 31 — Avanzamento degli appuntati e carabinieri
Art. 31. Avanzamento degli appuntati e carabinieri 1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque armi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorita' da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati. 6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere valutato per l'avanzamento. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva. 8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4. 9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B". Nota all'art. 31: - Si trascrive l'art. 4 della legge 1 febbraio 1989, n. 53: "4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide sentito il parere della commissione di avanzamento per sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 125, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 31, comma 4; (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 31, comma 4; (con l'art. 25, comma 1, lettera c)) la mo…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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