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Decreto legislativo 198/1995

Art. 30 — Stato giuridico del personale

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/30parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 30. Stato giuridico del personale 1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto. 2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. 3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto. Note all'art. 30: - Il titolo I della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante: "Norme sullo stato giuridico" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43. - Gli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 recante: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" cosi' recitano: "Art. 16. - Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 833, nonche' quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge". "Art. 17. - I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta'".

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