Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/1995Art. 9
Decreto legislativo 196/1995

Art. 9 — Volontari di truppa in servizio permanente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/9parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 9. Volontari di truppa in servizio permanente 1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di: graduatoria di ammissione alla ferma breve; attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve; qualita' morali e culturali; esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; titolo di studio posseduto. 2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.