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Decreto legislativo 196/1995

Art. 8 — Volontari di truppa in ferma breve

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/8parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 8. Volontari di truppa in ferma breve 1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento.

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