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Decreto legislativo 196/1995

Art. 31 — Trattamento economico

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/31parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 31. Trattamento economico 1. Con decorrenza dal 1 settembre 1995 e' attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella "D", allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo. 2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231. 4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23. Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e' il seguente: "Art. 3 (Effetto dei nuovi stipendi). - 1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dell'indennita' integrativa speciale". - Il testo dell'art. 46 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) e' riportato nella nota all'art. 28. - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 (Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico), quale risulta dalla legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23: "Art. 1. - Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1 gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente . . . . . . . . . . . . . . . . V Sergente con+4 anni di servizio . . . . VI Sergente maggiore - 2 Capo . . . . . . . VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe . VI Maresciallo 3a classe . . . . . . . . . VI Maresciallo capo - Capo 2a classe . . . VI-bis Maresciallo 2a classe . . . . . . . . . VI-bis Marresciallo maggiore - Capo 1a classe . VII Maresciallo 1a classe . . . . . . . . . VII Maresciallo maggiore "A" . . . . . . . . VII Capo 1a classe "scelto" . . . . . . . . VII Maresciallo 1a classe "scelto" . . . . . VII".

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