Decreto legislativo 196/1995
Art. 30 — Norma di rinvio
Art. 30. Norma di rinvio 1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto. 2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le dizioni "volontario di truppa" e "congedo illimitato". Nota all'art. 30: - La richiamata legge n. 599 del 1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) reca le disposizioni che regolano lo stato dei sottufficiali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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