Decreto legislativo 175/1995
Art. 45 — Cumulabilita' con altre garanzie
Art. 45. Cumulabilita' con altre garanzie 1. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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