Decreto legislativo 175/1995
Art. 44 — Esercizio e campo d'applicazione
Art. 44. Esercizio e campo d'applicazione 1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata, debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni contenute nel presente decreto. 2. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione; b) all'attivita' esercitata dall'assicuratore della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'art. 1917 del codice civile. Nota all'art. 44: - L'art. 1917 del codice civile cosi' recita: "Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita' civile). - Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.