Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 20
Decreto legislativo 175/1995

Art. 20 — Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/20parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 20. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese di cui al presente titolo, che hanno limitato il proprio oggetto sociale all'attivita' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, e che intendono esercitare anche le attivita' rientranti nei rami indicati nel punto A) della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, debbono essere a cio' autorizzate in conformita' a quanto disposto da detto decreto. 2. In aggiunta al capitale minimo di cui al precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.