Decreto legislativo 175/1995
Art. 19 — Decadenza dall'autorizzazione
Art. 19. Decadenza dall'autorizzazione 1. L'impresa che non da' inizio all'esercizio dell'attivita' entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decade dall'autorizzazione. 2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare solamente alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati. 3. La decadenza dall'autorizzazione e' dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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